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LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

del Sommo Pontefice

FRANCESCO

con la quale vengono modificati e integrati
il Motu Proprio "sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici
della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano", del 19 maggio 2020,
e le relative "Norme" e "Tutela giurisdizionale"

 

Per meglio armonizzare l’esercizio odierno del servizio della Curia con il cammino di evangelizzazione, che la Chiesa […] sta vivendo (Praedicate Evangelium), proseguendo nel percorso intrapreso per favorire la trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, al fine di consentire una più efficace applicazione di quanto stabilito, considerate le osservazioni delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana, delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e valutata, altresì, l’esperienza maturata in questi anni,

dispongo quanto segue:

Articolo 1

1. Nel testo dell’art. 1, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «d’appalto» e «nonché alle concessioni di lavori e servizi» e la parola «lettera» è sostituita dall’abbreviazione «lett.».

2. Il testo dell’art. 1, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. La presente normativa, conformemente ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa, dell’ordinamento canonico della Santa Sede e dell’ordinamento vaticano dello Stato della Città del Vaticano e della Lettera Enciclica Laudato si’ persegue i seguenti fini:

a) l’impiego sostenibile dei fondi interni;

b) la trasparenza della procedura di aggiudicazione;

c) la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;

d) la promozione di una concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare mediante misure in grado di contrastare gli accordi illeciti in materia di concorrenza e la corruzione.».

Articolo 2

1. Il testo dell’art. 2 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

Ǥ 1. Ai fini della presente normativa si intende per:

a) «Enti», le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, nonché tutti i soggetti individuati nell’elenco allegato allo Statuto del Consiglio per l’Economia, e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

b) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un raggruppamento di tali persone, compresa qualsiasi forma di associazione o rete, un ente senza personalità giuridica, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

c) «beni e servizi singolari», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da/per un solo Ente;

d) «beni e servizi comuni», i beni, i servizi, le opere e i lavori che sono acquisiti, anche in maniera ricorrente, da/per almeno due Enti e/o sono suscettibili di soddisfare indistintamente le esigenze anche future di diversi o di tutti gli Enti;

e) «accordo quadro», contratto che la Committente intende concludere con uno o più fornitori, da identificare con procedure selettive ovvero con tutti gli operatori economici iscritti in una specifica classe di specializzazione, allo scopo di individuare categorie di beni e servizi, condizioni e corrispettivi prestabiliti. Sulla base dell’accordo quadro, gli Enti possono concludere singoli contratti definendo le clausole non previste dall’accordo quadro stesso;

f) «Committente» o «acquirente», l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (nel seguito APSA) o il Governatorato o l’Ente decentralizzato che, per quanto di competenza, si occupa dell’organizzazione e della finalizzazione delle procedure di affidamento, fatto salvo quanto previsto dall’art. 58 della presente normativa;

g) «Ente decentralizzato», l’Ente autorizzato ad operare in deroga alla centralizzazione, ai sensi dell’art. 16 della presente normativa;

h) «Ente beneficiario», l’Ente che chiede e riceve materialmente e in ultima istanza un bene o un servizio ancorché acquistato dalle Committenti;

i) «Organismi di vigilanza e di controllo», così come individuati dai rispettivi statuti e regolamentazioni, tra i quali: il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, il Cardinale Presidente del Governatorato, quale Superiore autorità posta a garanzia del rispetto delle procedure stabilite dalla presente normativa per conto del Governatorato dello Stato Città del Vaticano, l’Unità di Controllo e Ispezione, presso la Segreteria Generale del Governatorato, nonché l’Ufficio del Revisore Generale, l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria secondo le proprie competenze e la Commissione di Materie Riservate;

j) «fornitore», l’operatore economico che abbia ottenuto, in base alla presente normativa, l’iscrizione all’Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e sia pertanto legittimato a stipulare validamente o abbia stipulato validamente appalti con le Committenti;

k) «incaricati professionali temporanei», i soggetti di cui agli artt. 11 del Regolamento generale della Curia Romana, 29 del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e 20 del Regolamento per il personale dirigente laico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e successive modifiche e integrazioni;

l) «Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano» o «Albo», il luogo informatico dove sono pubblicati o depositati, con valore legale, gli atti, i documenti e le informazioni riguardanti le procedure di appalto e gli operatori economici;

m) «catalogo informatico», una lista di beni o di servizi, appartenenti a una o più classi di specializzazione, offerti da un fornitore incluso nella corrispondente categoria mediante pubblicazione nell’Albo ad un prezzo determinato;

n) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano l’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire l’opera oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

o) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più Enti affidano la fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

p) «contratto pubblico», contratto stipulato da uno o più degli Enti di cui alla lettera a).».

Articolo 3

1. Nel testo dell’art. 3, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano».

2. Nel testo dell’art. 3, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «e ai fornitori».

3. Nel testo dell’art. 3, § 1, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «nelle procedure della» sono sostituite dalla parola «dalla».

Articolo 4

1. Il testo dell’art. 4, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«a) dei contratti di lavoro subordinato, anche a termine, regolati dalle relative disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana, del Regolamento Generale per il personale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e dalle altre norme di settore tempo per tempo vigenti;».

2. Nel testo dell’art. 4, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, il richiamo all’art. «8» è sostituito dal riferimento all’art. «16», le parole «Pastor Bonus» sono sostituite dalle seguenti «Praedicate Evangelium» e dopo la parola «integrazioni» è aggiunta una virgola.

3. Nel testo dell’art. 4, § 1, lett. d), i., della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «gli» è sostituita dalla seguente «agli» e le parole «lo stesso strumento detti» sono sostituite dalle parole «gli stessi dettino».

4. Nel testo dell’art. 4, § 1, lett. d), iv., della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «Vaticano» il punto e virgola sostituisce il punto.

5. Il testo dell’art. 4, § 1, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«e) delle operazioni relative alle attività di approvvigionamento di merci per la rivendita da parte del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e da parte di quei soggetti espressamente autorizzati nel rispetto della normativa vigente in materia, salvo il caso siano oggetto di concessione ai sensi dell’art. 59;».

6. Nell’art. 4, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la lettera e) sono aggiunte le lettere f), g), h), i), j), k) e l) del seguente tenore:

«f) degli acquisti di beni e servizi delle Rappresentanze Pontificie della Santa Sede, che operano secondo i principi della presente normativa;

g) delle convenzioni stipulate dal Fondo di Assistenza Sanitaria con i medici e le strutture di ricovero, assistenza e cura ai sensi dell’art. 15 del proprio Statuto e successive modifiche e integrazioni, aventi ad oggetto le prestazioni sanitarie erogate agli iscritti;

h) dei contratti aventi ad oggetto l’acquisto da parte degli Enti di strumenti finanziari o di servizi di intermediazione finanziaria rientranti nell’ambito operativo disciplinato dalla Politica di Investimento della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano;

i) degli acquisti di beni destinati ad essere donati ai bisognosi, nei limiti e secondo le procedure stabiliti dalla Segreteria per l’Economia;

j) degli acquisti di beni e servizi, indicati con provvedimento, in base alla rispettiva competenza, della Segreteria per l’Economia e del Cardinale Presidente del Governatorato che, secondo gli usi commerciali, sono regolati in contanti o con strumenti elettronici di pagamento e per i quali, in considerazione delle particolari modalità con cui sono offerti sul mercato, risulta indifferente il fornitore e di fatto impossibile la competizione tra più fornitori sul prezzo o sulle caratteristiche del bene, sempre che gli stessi non siano stati oggetto di una convenzione o di un accordo quadro stipulato dall’APSA o dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano;

k) degli acquisti caratteristici delle strutture sanitarie, secondo quanto stabilito con provvedimento della Segreteria per l’Economia, che si ispira ai principi della presente normativa;

l) degli affidamenti a società commerciali sulle quali l’Ente esercita un controllo analogo a quello che espleta sulle proprie articolazioni interne, disciplinati da specifiche procedure approvate dalla Segreteria per l’Economia, che si ispirano ai principi della presente normativa.».

7. Il testo dell’art. 4, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. La Commissione di Materie Riservate vigila sui Contratti di cui al precedente § 1, lett. d).».

Articolo 5

1. Il testo dell’art. 5, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, § 3, dello Statuto del Consiglio per l’Economia e dalla Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023, la presente normativa si ispira ai seguenti principi fondamentali:».

2. Nel testo dell’art. 5, § 1, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «ed» è sostituita da una virgola e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e risultato».

3. Nel testo dell’art. 5, § 1, lett. g), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «evitare» è sostituita dalle seguenti «astensione dal porre in essere».

Articolo 6

1. Nel testo dell’art. 6, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «termini» è eliminata una virgola e nel seguito sono eliminate le parole «nel corso del quale cade il momento».

2. Il testo dell’art. 6, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. Il termine è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo se scade in un giorno festivo secondo il calendario dello Stato della Città del Vaticano.».

Articolo 7

1. Alla rubrica del Capo II, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «e» è sostituita da una virgola.

2. Nel testo dell’art. 7, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «di aggiudicazione dei» sono sostituite dalle seguenti «afferenti ai».

3. Nel testo dell’art. 7, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «aggiudicazione» è sostituita dalla parola «approvvigionamento», è aggiunta la parola «qualificazione,» e, infine, è eliminata la parola «di».

4. Nel testo dell’art. 7, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «di ruolo», sono aggiunte le parole «, anche a termine,» e «i».

5. Il testo dell’art. 7, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 4. Il personale che versa nelle ipotesi di cui ai §§ 2 e 3 è tenuto a darne comunicazione all’Ente e ad astenersi dal partecipare alle procedure disciplinate dalla presente normativa. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi previsti costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente.».

Articolo 8

1. Il testo dell’art. 8, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Previa istanza motivata, è concesso ai soggetti che abbiano un interesse diretto, attuale e concreto nella procedura il diritto di accesso agli atti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.».

2. Nel testo dell’art. 8, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «o» è sostituita dalla seguente «e».

3. Il testo dell’art. 8, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 3. Nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente normativa e in qualunque altro caso in cui l’accesso possa alterare gli esiti della procedura, l’accesso può essere esercitato solo al termine della procedura stessa, presentando istanza debitamente motivata, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva.».

4. Nell’art. 8, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 3, è aggiunto il nuovo § 4 del seguente tenore:

«§ 4. Per le procedure di cui al successivo art. 9 la Commissione di Materie Riservate può limitare o escludere il diritto di accesso.».

Articolo 9

1. Il testo dell’art. 9 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Qualora ricorrano giustificati motivi, gli Enti possono inoltrare alla Commissione di Materie Riservate un’istanza per l’apposizione di un vincolo di riservatezza sulla singola procedura.».

«§ 2. La Commissione di Materie Riservate, anche in deroga alla presente normativa e ai Regolamenti che le danno attuazione, provvede al riguardo avendo cura di contemperare le esigenze di riservatezza manifestate dal richiedente con i principi di trasparenza e pubblicità di cui alla presente normativa.».

Articolo 10

1. Nel testo dell’art. 10, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «trenta» è sostituita dal numero «30».

2. Nel testo dell’art. 10, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «contenuti nella», «regolamenti» e «nei bandi» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole «disciplinati dalla», «Regolamenti» e «nella documentazione».

3. Nel testo dell’art. 10, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «istanza» è aggiunta una virgola.

4. Il testo dell’art. 10, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 6. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di omessa indicazione, il termine è di 15 giorni decorrenti dalla notifica e l’Autorità competente è il Tribunale dello Stato Città del Vaticano.»

5. Nell’art. 10, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 6 è aggiunto il nuovo § 7 del seguente tenore:

«§ 7. Non è annullabile l’atto o il provvedimento privo di motivazione o con motivazione insufficiente, qualora l’Ente dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello di fatto adottato, tenuto conto dell’interesse diretto, attuale e concreto di chi ne contesti il difetto di motivazione o l’inadeguatezza della stessa.».

Articolo 11

1. Nel testo dell’art. 11, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le seguenti parole «qualificazione e di» e dopo la parola «economico» è eliminata una virgola.

2. Il testo dell’originario art. 11, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato; il § 2 integra l’originario § 3 ed ha il seguente tenore:

«§ 2. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio unitamente ad altri operatori economici. I Regolamenti attuativi disciplinano le forme di collaborazione tra gli operatori economici e le modalità di partecipazione ammesse nelle procedure di affidamento.».

Articolo 12

1. Nel titolo dell’art. 12 la parola «Motivi» è sostituita dalla parola «Cause».

2. Il testo dell’art. 12, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Non possono essere iscritti nell’Albo e, ancorché iscritti, non possono partecipare alle procedure di acquisto o stipulare contratti gli operatori economici nei cui confronti, in qualunque giurisdizione:

a) se trattasi di persone fisiche, o nei confronti dei membri degli organi di amministrazione, dei soci di maggioranza e dei procuratori generali o speciali in materia di appalti, se società di capitali, o nei confronti dei soci, anche accomandatari, se società di persone, siano intervenute sentenze o altri provvedimenti di condanna, anche non definitivi, o sia comunque pendente un procedimento penale in relazione a delitti dolosi puniti con una pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione;

b) se trattasi di persone fisiche, o nei confronti dei membri degli organi di amministrazione, dei soci di maggioranza e dei procuratori generali o speciali in materia di appalti, se società di capitali, o nei confronti dei soci, anche accomandatari, se società di persone, vi sia fondato sospetto di affiliazione, anche esterna, con organizzazioni criminali, di cui si abbia conoscenza per il tramite degli Organismi di vigilanza e di controllo, ovvero siano pendenti indagini per reati di riciclaggio e autoriciclaggio, corruzione, frode, terrorismo e suo finanziamento e sfruttamento di persone.».

Articolo 13

1. Il testo dell’art. 13 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Un operatore economico può essere escluso, altresì, dalla partecipazione a una procedura:

a) se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o di altre provvidenze a favore dei lavoratori, secondo la normativa del Paese in cui è stabilito;

b) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;

c) se è stato inadempiente rispetto agli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo la legge o i contratti collettivi applicabili;

d) se è stato cancellato dall’Albo ai sensi dell’art. 34, fintantoché non sia stata accertata la rimozione delle cause che hanno dato luogo alla cancellazione e non sia trascorso almeno un anno dalla stessa;

e) se è costituito o partecipato, direttamente o indirettamente, da società fiduciarie o altre forme di intestazione fiduciaria che non consentano di individuare il beneficiario effettivo, fatto salvo il caso in cui sia data evidenza dell’identità del soggetto beneficiario;

f) se è residente ovvero stabilito in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati secondo quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della Segreteria per l’Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente da soggetti residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori;

g) se, nell’ipotesi di enti quotati, non è soggetto a forme di vigilanza di natura economica e finanziaria, nei Paesi nei quali sono stabiliti;

h) se è sottoposto ad una procedura di insolvenza o di liquidazione, o se è in stato di amministrazione controllata, o se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, ovvero se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e dei regolamenti nazionali, fatto salvo il ricorso ad azioni finalizzate al recupero della solvibilità fornendone documentata evidenza;

i) se professionista che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle regole deontologiche stabilite dall’Ordine professionale di appartenenza;

j) se esiste un conflitto di interessi con gli Enti o i soggetti di cui all’art. 7;

k) se esiste un pericolo di distorsione della concorrenza;

l) se ha mostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico o durante l’esecuzione di un aspetto sostanziale di un contratto pubblico in corso, su segnalazione delle Committente o degli Enti beneficiari;

m) se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, o se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari richiesti;

n) se ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale o di ottenere informazioni confidenziali in grado di conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla singola procedura oppure ha fornito informazioni false per influenzare le decisioni riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;

o) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale definitivamente accertate;

p) se residente ovvero stabilito in Giurisdizioni a rischio elevato di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e/o proliferazione delle armi di distruzione di massa, così come individuate dall’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria nello svolgimento della propria attività istituzionale.

§ 2. Le cause di esclusione, salvo che non sia diversamente previsto, cessano con il venir meno delle situazioni che le hanno determinate.».

Articolo 14

1. Nel testo dell’art. 14, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «altresì» è preceduta e susseguita da una virgola ed è aggiunta la parola «motivata».

2. Nel testo dell’art. 14, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «soci» è aggiunta una virgola, le parole «dall’ all’» sono sostituite dalla parola «dall’» e dopo la parola «Integrale» il punto e virgola sostituisce il punto.

3. Il testo dell’art. 14, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«b) l’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria, qualora nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, inclusi quelli di cui agli artt. 69 e 69 bis della Legge N. XVIII, venga a conoscenza di possibili coinvolgimenti, diretti o indiretti, dell’operatore economico, o, in caso di persona giuridica, dei soggetti aventi i poteri di amministrazione e/o gestione o altri ruoli rilevanti nell’organico dell’operatore economico, in fattispecie connesse al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o della proliferazione di armi di distruzione di massa, e reati ad essi correlati;».

4. All’art. 14 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la lett. b) sono aggiunte le lett. c) e d) del seguente tenore:

«c) l’Ufficio del Revisore Generale, quando, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, venga a conoscenza di fatti che potrebbero determinare il diniego dell’iscrizione o di fatti comportanti la cancellazione dall’Albo;

d) una Commissione appositamente costituita con provvedimento della Segreteria per l’Economia, le cui decisioni sono inappellabili, che in presenza di segnalazioni specifiche accerti fatti, eventi o situazioni che non siano compatibili con la Dottrina sociale della Chiesa o che mettano in dubbio la capacità del fornitore di soddisfare le esigenze di approvvigionamento.».

5. Il testo dell’art. 14, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. Ove si tratti di associazioni tra imprese o altre forme di collaborazione tra imprese, ivi incluso il caso di subappalto, i requisiti di cui al presente articolo e le cause di cui agli artt. 11, 12 e 13 devono essere verificati anche rispetto alle imprese partecipanti.».

Articolo 15

1. Alla rubrica del Titolo II della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «INFORMATICO».

2. Il testo dell’art. 15, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. Le Autorità centralizzate sono, da una parte, (i) l’APSA relativamente alle Istituzioni curiali, agli Uffici della Curia Romana, alle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento e, dall’altra, (ii) il Governatorato relativamente alle sue articolazioni.»

3. Nell’art. 15 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto il nuovo § 3 del seguente tenore:

«§ 3. D’intesa con APSA e Governatorato, le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana e le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento possono, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia, avvalersi del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano quale Autorità centralizzata.».

Articolo 16

1. Il testo dell’art. 16, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. Ciascun Ente decentralizzato può essere autorizzato dalla Segreteria per l’Economia a svolgere attività di acquisto in comune con uno o più Enti analogamente decentralizzati, presentando istanza motivata che dia evidenza di un legame giuridico o economico tra gli Enti coinvolti.».

2. Nell’art. 16 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto il nuovo § 3 del seguente tenore:

«§ 3. Su specifica richiesta delle Istituzioni curiali, degli Uffici della Curia Romana e delle Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, la Segreteria per l’Economia può autorizzare gli stessi, sentita l’APSA, a procedere in autonomia agli acquisti che non siano oggetto di contratti stipulati dalla stessa APSA.».

Articolo 17

1. Nel testo dell’art. 17, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «§1»,sono eliminate, altresì, le parole «Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 15» e sono aggiunte, infine, le seguenti «, possono procedere ad acquisti senza avvalersi della Committente di riferimento, previa autorizzazione della Commissione di Materie Riservate.».

2. L’art. 17, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 18

1. Il testo dell’art. 18, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l’Economia, d’intesa con l’APSA, con procedimento congiunto con il Governatorato, con proprio provvedimento adotta e aggiorna periodicamente l’elenco dei prezzi e corrispettivi di riferimento nelle classi di specializzazione di cui all’art. 33 per i beni e servizi richiesti o effettivamente acquistati dagli Enti, nonché del costo del lavoro e delle tariffe dei professionisti.».

2. Il testo dell’art. 18, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. I prezzi e i corrispettivi di riferimento sono stabiliti ed aggiornati sulla base di criteri, meccanismi e modalità individuati in specifiche Linee guida definite dalla Segreteria per l’Economia congiuntamente con le Committenti, prendendo in considerazione i prezzi e i corrispettivi nei mercati in cui avviene in maniera prevalente o significativa l’approvvigionamento da parte degli Enti o quelli riconosciuti nei contratti stipulati dalle Committenti o sulla base di prezzari pubblici di riferimento.».

3. Nel testo dell’art. 18, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunta la lettera «i» e la parola «pubblicati» è sostituita dalla seguente «adottati».

4. Nel testo dell’art. 18, § 3, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «di acquisto» e sono eliminate, infine, le parole «nelle procedure selettive».

5. Nel testo dell’art. 18, § 3, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «in sede di sua attuazione o di esecuzione dei contratti,» e sono aggiunte le parole «o del costo del lavoro o delle tariffe dei professionisti».

6. Il testo dell’art. 18, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 4. Qualora, ai fini del precedente § 3, sorga la necessità urgente di stabilire il prezzo o il corrispettivo di mercato di beni e servizi non inclusi nel provvedimento di cui al § 1, ovvero il costo del lavoro in un settore non rilevato nel medesimo atto, le Committenti, dando conto dei criteri oggettivi utilizzati nella determinazione del prezzo o del corrispettivo e delle fonti consultate, informano la Segreteria per l’Economia ai fini dell’aggiornamento dei prezzi e corrispettivi di riferimento.».

7. Il testo dell’art. 18, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 5. Per le rilevazioni di cui al presente articolo, la Segreteria per l’Economia, previo nulla osta della Segreteria di Stato ovvero per il tramite di questa, può stipulare accordi con organismi pubblici degli Stati nei quali operano o individuare, nelle modalità definite dalla presente normativa, un operatore economico inserito nell’Albo che svolga attività di rilevazione dei prezzi e dei corrispettivi di mercato per acquisire i dati.».

Articolo 19

1. Nel titolo dell’art. 19 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «singolare» ed «acquisti» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «Singolare» ed «Acquisti».

2. Il testo dell’art. 19 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana e le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento, ivi inclusi quelli che si avvalgono della deroga alla centralizzazione di cui al precedente art. 16, tutti individuati con provvedimento della Segreteria per l’Economia, presentano, nei termini e con le modalità da essa stabiliti, il proprio Piano Singolare degli Acquisti coerentemente con il bilancio preventivo.

§ 2. Il Governatorato regolamenta la pianificazione degli acquisti con proprio provvedimento, nell’ambito del più ampio contesto programmatico del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 13 della Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano del 13 maggio 2023.

§ 3. Il Piano Singolare predisposto dall’APSA e dal Governatorato, per quanto di competenza, riguarda solo i beni, i servizi, le opere e i lavori relativi all’espletamento delle proprie funzioni.

§ 4. Il Piano Singolare deve contenere, se disponibili, le seguenti informazioni:

a) tipologia, caratteristiche tecniche e classe di specializzazione di ciascuna tipologia di beni e servizi;

b) quantitativo complessivo stimato dei beni e dei servizi per ciascuna tipologia o classe di specializzazione e la natura annuale o pluriennale della fornitura;

c) la spesa stimata per ogni bene o servizio in base ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

§ 5. È nella facoltà di ciascun Ente o Direzione rappresentare nel proprio Piano Singolare condizioni speciali quali:

a) particolari modalità di esecuzione delle prestazioni;

b) tempistiche nella ricezione dei beni e nell’esecuzione delle prestazioni;

c) la natura di eventuali contratti intuitu personae ovvero le ragioni e la documentazione comprovanti i motivi per i quali si richiede un operatore economico determinato;

d) nel caso di bandi preceduti da progetti, l’inerenza dei beni o dei servizi al progetto con allegazione dei relativi documenti progettuali.

§ 6. Il Piano Singolare è trasmesso all’APSA per l’elaborazione del Piano Generale e alla Segreteria per l’Economia ai fini dell’approvazione del bilancio preventivo. Nei soli casi di cui al § 3 dell’art. 15 che precede, il Piano Singolare è trasmesso anche al Governatorato.

§ 7. Gli Enti di cui al § 1 che non abbiano presentato il Piano Singolare non possono procedere agli acquisti e all’indizione di gare. In ogni caso, l’APSA dà comunicazione della mancata presentazione del Piano Singolare alla Segreteria per l’Economia per gli adempimenti di competenza.

§ 8. Per gli acquisti che per qualunque ragione non siano stati inclusi nel Piano Singolare, gli Enti di cui al § 1 possono inoltrare all’APSA la richiesta di indizione di una procedura di acquisto o di acquisto tramite catalogo, ferme restando le procedure e le preventive autorizzazioni della Segreteria per l'Economia vigenti in materia di bilancio preventivo.».

Articolo 20

1. Nel titolo dell’art. 20 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «Piani generali» sono sostituite dalle seguenti «Piano Generale» e la parola «acquisti» è sostituita dalla parola «Acquisti».

2. Il testo dell’art. 20 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio atto denominato Piano Generale degli Acquisti, l’APSA provvede alla razionalizzazione del fabbisogno dei beni e dei servizi di cui ai Piani Singolari ricevuti, raggruppandoli nelle seguenti categorie:

a) beni e servizi comuni;

b) beni e servizi singolari;

c) appalti d’opera o di lavori, distinguendoli fra quelli che, sentiti gli Enti interessati, possano essere convogliati in un’unica procedura di appalto, eventualmente organizzata per lotti funzionali, e quelli che richiedono un’autonoma procedura;

d) beni e servizi ad elevata standardizzazione aventi le caratteristiche di essere acquisiti mediante catalogo informatico ai sensi dell’art. 54.

§ 2. Il Piano Generale attribuisce a gruppi di beni e servizi suscettibili di essere acquisiti con una singola procedura una qualificazione di specializzazione coerente con quanto previsto dall’art. 33.

§ 3. Nel Piano Generale non sono inclusi gli acquisti degli Enti decentralizzati, salvo che:

a) le procedure da essi adottati riguardino solo determinate tipologie di acquisti, nel qual caso le restanti tipologie restano assoggettate per intero agli strumenti di programmazione e centralizzazione;

b) abbiano chiesto di poter procedere in maniera centralizzata, tramite l’APSA, a determinati acquisti.

§ 4. Le Committenti possono stipulare protocolli d’intesa per ricercare le migliori sinergie negli acquisti di comune interesse. Nella definizione del protocollo, anche quando preveda acquisti in comune mediante un’unica procedura, è coinvolta anche la Segreteria per l’Economia.

§ 5. Per lo Stato della Città del Vaticano il Piano Generale degli Acquisti coincide con il Bilancio Preventivo del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che viene predisposto ed approvato con le modalità previste negli artt. 13 e 14 della Legge Fondamentale e nell’art. 29 della Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano.».

Articolo 21

1. Nel testo dell’art. 21, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico», sono aggiunte le parole «, avente scopo informativo,» e la parola «calendario» è sostituita dalla seguente «Calendario».

2. Nell’art. 21 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 1 è aggiunto il nuovo § 2 del seguente tenore:

«§ 2. Il Calendario degli acquisti degli Enti decentralizzati è pubblicato nell’Albo.».

Articolo 22

1. Nel testo dell’art. 22, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «e» e sono aggiunte le parole «, anche a termine,» e «e dei professionisti esterni». Inoltre, al § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «commissione» è sostituita dalla seguente «Commissione».

2. Nel testo dell’art. 22, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «nella commissione giudicatrice,».

Articolo 23

1. Il testo dell’art. 23, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l’Economia iscrive nell’Elenco i dipendenti, anche a termine, gli incaricati professionali temporanei e i professionisti esterni, dopo che una Commissione di valutazione all’uopo preposta ne abbia accertato accuratamente l’effettiva competenza e l’attitudine a svolgere gli incarichi per cui sono nominati.».

2. Il testo dell’art. 23, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. La Segreteria per l’Economia, sentiti l’APSA e il Governatorato, definisce i meccanismi di funzionamento dell’Elenco, nonché la suddivisione delle competenze tra la Segreteria per l’Economia e la Commissione di valutazione di cui al § 1.».

3. Nel testo dell’art. 23, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «§2».

Articolo 24

1. Nell’art. 24, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «e» è sostituita da una virgola, è aggiunta la parola «gli» e tra le parole «professionali» e «temporanei» è eliminata la congiunzione «e».

2. Nell’art. 24, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la lett. c) è integralmente sostituita dalla seguente:

«c) abbia o abbia avuto, nei cinque anni precedenti, incarichi di qualunque genere da parte di un operatore economico che ha presentato un’offerta, ovvero sia o sia stato un dipendente dello stesso, ovvero abbia o abbia avuto con questi significative relazioni d’affari;».

3. Nel testo dell’art. 24, § 2, lett. e), della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «o di Responsabile dell’esecuzione del contratto.».

4. Nell’art. 24 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è inserito il nuovo § 3 del seguente tenore:

«§ 3. È dovere del dipendente, dell’incaricato professionale temporaneo e del professionista esterno dichiarare le situazioni dalle quali potrebbero comunque risultare compromesse o diminuite la propria imparzialità e indipendenza.».

Ne consegue che gli originari §§ 3 e 4 sono diventati rispettivamente i §§ 4 e 5.

5. Nell’art. 24 della NCP, del 1° giugno 2020, il § 4 è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 4. Il dipendente, l’incaricato professionale temporaneo e il professionista esterno, all’atto del conferimento del mandato amministrativo, deve rilasciare una dichiarazione redatta su modello predisposto dalla Segreteria per l’Economia circa l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità. A tal fine, al dipendente, incaricato professionale temporaneo o professionista esterno è resa disponibile la documentazione amministrativa prodotta dall’operatore economico all’atto dell’iscrizione nell’Albo e successive integrazioni.».

6. Nell’art. 24, § 5,della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «commissione» è sostituita dalla parola «Commissione».

Articolo 25

1. Il testo dell’art. 25 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Committente, su designazione dell’Ente beneficiario, nomina per ogni procedura o più procedure un Responsabile del procedimento.

§ 2. Il Responsabile del procedimento svolge compiti istruttori e non è competente all’adozione di provvedimenti definitivi o alla stipula di contratti.

§ 3. Le attività del Responsabile del procedimento e dei soggetti che con questi collaborano hanno natura endoprocedimentale e si imputano esclusivamente all’Ente, che assume ogni responsabilità nei confronti degli operatori economici e di terzi. Restano ferme le disposizioni del Regolamento Generale della Curia Romana e del Codice di Diritto Canonico.

§ 4. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato in tutti gli atti e documenti adottati in relazione ad ogni singola procedura.».

Articolo 26

1. Alla rubrica del CAPO IV della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «Informatico» è sostituita dalla seguente «unico».

2. Nel titolo dell’art. 26 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico».

3. Il testo dell’art. 26 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. È istituito l’Albo unico della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, suddiviso in due comparti:

a) dell’APSA, per gli operatori economici della Santa Sede, in conformità alle disposizioni della presente normativa;

b) del competente Ufficio del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, per gli operatori economici dello Stato della Città del Vaticano, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano del 25 novembre 2018.

§ 2. Ogni comparto è suddiviso in due sezioni:

a) la Sezione degli annunci legali;

b) la Sezione degli operatori economici.

§ 3. La gestione amministrativa della Sezione degli annunci legali compete ai soggetti di cui al § 1, ciascuno per quanto di propria competenza; la Sezione degli operatori economici è gestita secondo quanto disciplinato dagli artt. 31 e ss.

§ 4. Ciascun gestore individua il proprio Responsabile dell’Albo ai sensi dell’art. 33, § 2, del Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”. Le competenze e le funzioni del Responsabile dell’Albo non sono delegabili.

§ 5. Per la gestione dell’Albo si applicano, in quanto compatibili, i principi e le regole generali stabilite dal Motu Proprio “La Cura Vigilantissima”.».

Articolo 27

1. Il testo dell’art. 27, § 1, lett. a), b) e c), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La consultazione dell’Albo è consentita:

a) agli Enti per le aree pubbliche nella Sezione degli annunci legali e nella Sezione degli operatori economici e, su richiesta, per l’accesso all’area riservata agli operatori economici iscritti all’Albo;

b) a tutti gli operatori economici interessati alle aree pubbliche nella Sezione degli annunci legali e nella Sezione degli operatori economici;

c) agli operatori economici iscritti all’Albo, sia relativamente alla Sezione degli annunci legali per le procedure di acquisto riguardanti le classi di specializzazione per cui sono iscritti, sia relativamente alla Sezione degli operatori economici limitatamente al proprio fascicolo;».

Articolo 28

1. Il testo dell’art. 28, § 1,della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che gli originari §§ 2 e 3 sono diventati rispettivamente i §§ 1 e 2.

Articolo 29

1. Nel titolo dell’art. 29 la parola «Sottosezioni» è sostituita dalla parola «Sezione».

2. Il testo dell’art. 29, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

Ǥ 1. Nella Sezione degli annunci legali sono pubblicati:

a) la documentazione di gara e ogni atto e documento che debba essere tenuto in considerazione dagli operatori economici ai fini della partecipazione ad una singola procedura, ivi incluse le istanze e i chiarimenti di qualunque genere, eventualmente presentati dagli altri offerenti e le relative risposte;

b) la normativa di riferimento, i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida;

c) gli atti dei procedimenti e le decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Per gli atti difensivi e i documenti prodotti dalle parti, l’accesso è limitato alle sole parti del procedimento.».

3. I §§ 2, 3 e 4 dell’art. 29 della NCP, del 1° giugno 2020,sono abrogati.

Articolo 30

1. Nel testo dell’art. 30, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «economici» è eliminata una virgola.

2. Il testo dell’art. 30, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 3. Nell’Albo sono presenti aree pubbliche liberamente consultabili in cui sono pubblicati i moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo, il Calendario degli acquisti, la normativa di riferimento e i provvedimenti che le danno attuazione, gli indirizzi e le linee guida, nonché la documentazione di gara relativa alla sola procedura selettiva pubblica di cui all’art. 36.».

3. L’art. 30, § 4,della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 31

1. Il testo dell’art. 31 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Segreteria per l’Economia, con apposito provvedimento, predispone la modulistica per la domanda d’iscrizione all’Albo indicando, altresì, la documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione.

§ 2. La Segreteria per l’Economia provvede all’iscrizione nell’Albo previa verifica dei requisiti in capo agli operatori economici e la comunica al Responsabile dell’Albo.

§ 3. Nella procedura selettiva pubblica di cui all’art. 37 le verifiche per l’iscrizione dell’aggiudicatario sono svolte dal Responsabile del procedimento, che ne comunica l’esito alla Segreteria per l’Economia trasmettendo la relativa documentazione. La Segreteria per l’Economia può eseguire controlli anche a campione su quanto trasmesso.

§ 4. L’autorizzazione dell’iscrizione all’Albo ha una durata di 5 anni e la permanenza dei requisiti per l’iscrizione è verificata periodicamente dalla Segreteria per l’Economia anche avvalendosi delle Autorità preposte della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§ 5. L’iscrizione dovrà avvenire (i) entro 30 giorni dalla presentazione da parte del richiedente di tutta la documentazione prevista, oppure (ii) entro 5 giorni dalla comunicazione del Responsabile del procedimento di cui al § 3.

§ 6. Nel caso in cui si rendano necessari particolari approfondimenti, i termini di cui al paragrafo precedente possono essere prorogati dalla Segreteria per l’Economia per uguale durata.

§ 7. La Segreteria per l’Economia può procedere all’iscrizione con riserva, sulla base di autocertificazioni, assegnando un termine non superiore a 60 giorni per la consegna della documentazione corrispondente, ovvero per adempiere alle richieste formulate dalla stessa, nei casi di:

a) oggettiva difficoltà dell’operatore economico a produrre la documentazione richiesta;

b) mancanza temporanea dei requisiti per l’iscrizione;

c) particolare urgenza.

§ 8. Il fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nel corso del processo di iscrizione, consapevole che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione potrebbe dar luogo alla cancellazione dall’Albo.

§ 9. Il contratto, sotto pena di invalidità, non può essere sottoscritto finché non sia intervenuta l’iscrizione dell’operatore economico nell’Albo.

§ 10. Contro il provvedimento di rigetto dell’iscrizione all’Albo è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.».

Articolo 32

1. Il testo dell’art. 32, § 1, lett. a), della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«a) per partecipare alle procedure di acquisto riservate agli operatori economici che abbiano completato la procedura di iscrizione;».

2. Nel testo dell’art. 32, § 1, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «nelle gare pubbliche» sono sostituite dalle parole «con gli Enti».

Articolo 33

1. Nel titolo dell’art. 33 della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «Categorie» è sostituita dalla seguente «Classi».

2. Il testo dell’art. 33 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Gli operatori economici possono chiedere di essere iscritti all’Albo per una o più classi di specializzazione, tenuto conto:

a) dell’oggetto sociale ovvero di qualsiasi altra attestazione formale;

b) dell’attività effettivamente esercitata;

c) delle abilitazioni, autorizzazioni, licenze o altro provvedimento rilasciato da enti pubblici del Paese in cui sono stabiliti, che consentono di operare in determinati settori economici;

d) delle attestazioni dei clienti pubblici e privati che forniscano prova di avere operato in determinati settori economici ed avere determinati requisiti;

e) di ogni altro elemento che consenta di accertarne la presenza effettiva in un determinato mercato o area di attività.

§ 2. Le classi di specializzazione sono enumerate e aggiornate con provvedimento della Segreteria per l’Economia, sentite le Committenti.

§ 3. Gli operatori economici, qualora dimostrino di averne i requisiti, possono chiedere l’iscrizione in più classi di specializzazione. Viceversa, qualora un Ente accerti la mancanza dei requisiti per l’iscrizione in una o più classi di specializzazione, ne dà comunicazione alla Segreteria per l’Economia che, previa propria verifica e sentita la Committente di riferimento, ha la facoltà di procedere alla rimozione della classe di specializzazione in cui risultava iscritto l’operatore economico.

§ 4. Qualora per una o più classi di specializzazione non vi siano fornitori iscritti all’Albo o vi sia un numero di operatori economici inferiore a tre, l’APSA e il Governatorato, all’atto della pubblicazione del Calendario degli acquisti, provvedono a dare comunicazione agli Enti della necessità di reperire ulteriori operatori economici da iscrivere all’Albo e avviano in proprio le opportune ricerche di mercato.».

Articolo 34

1. Nel titolo dell’art. 34 della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «e sospensione».

2. Il testo dell’art. 34 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Su istanza degli Enti o d’ufficio, i fornitori sono cancellati o sospesi dall’Albo con provvedimento della Segreteria per l’Economia, sentita la Committente di riferimento, qualora ricorra una delle ipotesi di cui agli artt. 11 e ss., nonché nei seguenti casi:

a) siano inadempienti in uno o più contratti pubblici, sempre che l’inadempimento abbia le caratteristiche di cui all’art. 1455 c.c.;

b) abbiano un basso rating di valutazione determinato ai sensi dell’art. 63 bis;

c) sopravvenga la perdita dei requisiti per l’iscrizione, ovvero ne sia accertata l’originaria insussistenza.

§ 2. Il provvedimento di cancellazione è disposto dalla Segreteria per l’Economia previa valutazione delle giustificazioni eventualmente presentate dal fornitore; detto provvedimento è, altresì, impugnabile dinanzi all’Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla cancellazione stessa.

§ 3. Nelle ipotesi di cui al § 1, che abbiano carattere di minore gravità, la Segreteria per l’Economia può disporre la sospensione del fornitore dall’Albo al massimo per due anni.

§ 4. La cancellazione e la sospensione possono essere disposte anche limitatamente ad una classe di specializzazione qualora le cause che le hanno determinate riguardino solo il relativo ramo di attività.

§ 5. L’Ufficio del Revisore Generale, anche nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 48 lettera d) e 59 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 30, commi 1 e 4, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, al fine di esercitare un’adeguata verifica sulla veridicità delle dichiarazioni degli operatori economici e sull’autenticità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 2 § 2 lettera d) del proprio Statuto, su mandato e previo nulla osta della Segreteria di Stato, ovvero per il tramite di questa, può stipulare convenzioni con Enti pubblici degli Stati nei quali operano o sono comunque stabiliti un numero rilevante di operatori economici.

§ 6. La Segreteria per l’Economia, l’APSA e il Governatorato possono chiedere all’Ufficio del Revisore Generale di effettuare verifiche sulle attestazioni rese dagli operatori economici.».

Articolo 35

1. Nel testo dell’art. 35 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «statuto», «paese» e «dalla presente Sezione» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «Statuto», «Paese» e «dal presente Capo» e sono aggiunte, infine, le parole «La Segreteria per l’Economia può, altresì, sottoporre all’attenzione del Consiglio per l’Economia ulteriori forme semplificate di qualificazione.».

Articolo 36

1. Nel testo dell’art. 36, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «selettiva» è aggiunto un punto.

2. Il testo dell’art. 36, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 2. L’aggiudicazione avviene mediante:

a) Procedura selettiva pubblica;

b) Procedura selettiva mediante Albo;

c) Procedura mediante Richiesta di Proposta;

d) Affidamento diretto.».

3. Nell’art. 36 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 sono aggiunti i §§ 3 e 4 del seguente tenore:

«§ 3. Ove sussistano oggettive ragioni di opportunità, i Regolamenti attuativi possono individuare limiti di valore differenti rispetto a quelli fissati dalla presente normativa.

§ 4. È vietato, sotto pena di nullità di tutti i contratti, il frazionamento delle prestazioni al fine di farle rientrare nelle soglie predefinite.».

Articolo 37

1. Dopo l’art. 36 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto l’articolo 36 bis del seguente tenore:

«Articolo 36 bis Criteri di selezione delle offerte

§ 1. Gli appalti sono aggiudicati secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il sistema del massimo ribasso.

§ 2. Negli appalti aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte avviene in base alla comparazione ponderata delle offerte tecniche, funzionali ed economiche proposte dagli operatori economici, individuando quella che, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati nella documentazione di gara, fornisce il miglior rapporto tra qualità, quantità e pregio tecnico, da un lato, e prezzo o costo, da un altro lato, esprimendo, altresì, un unico dato numerico idoneo a consentire di porre le offerte in una graduatoria.

§ 3. Gli elementi tecnici e funzionali suscettibili di valutazione separata e autonoma e il loro peso nell’attribuzione dei punteggi sono specificati nei documenti di gara, in accordo con le esigenze manifestate dagli Enti.

§ 4. Nei casi di aggiudicazione al massimo ribasso, ogni aspetto tecnico e funzionale è predeterminato dalla documentazione di gara e lo schema di contratto contiene ogni elemento di disciplina del rapporto con i fornitori. L’affidamento avviene al termine della competizione sulla sola componente economica, anche attraverso il meccanismo dei ribassi successivi, senza la nomina di una Commissione giudicatrice, all’operatore economico che si sia offerto di eseguire l’intera prestazione al prezzo più basso, purché lo stesso non risulti anomalo. I requisiti soggettivi dell’operatore economico non possono comportare valutazioni discrezionali.

§ 5. Gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso economico.».

Articolo 38

1. Il testo dell’art. 37 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Nella procedura selettiva pubblica qualsiasi operatore economico interessato, anche non iscritto all’Albo, può presentare un’offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nell’area pubblica dell’Albo, fatta salva la possibilità di stabilire un termine inferiore per ragioni debitamente motivate.

§ 2. Tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti indicati nella presente normativa nonché nei documenti di gara, possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti di gara stessi.»

Articolo 39

1. Nel titolo dell’art. 38 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico».

2. Nel testo dell’art. 38, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020,è eliminata la parola «informatico» e le parole «categoria» e «avviso» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «classe» e «bando».

3. Nel testo dell’art. 38, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «trenta» è sostituita dal numero «30», sono eliminate le parole «ragioni di urgenza» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «ragioni debitamente».

4. L’art. 38, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 40

1. Nel testo dell’art. 39, § 1, lett. d), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «del» è sostituita dalla seguente «di».

2. Gli originari §§ 2 e 3 dell’art. 39 della NCP, del 1° giugno 2020, sono unificati nel testo del § 2.

3. Nell’art. 39 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo il § 2 è aggiunto un nuovo § 3 del seguente tenore:

«§ 3. Le Committenti possono, con il consenso dell’Ente beneficiario, demandare allo stesso la predisposizione della documentazione di gara che, così delegato, procede secondo la presente normativa.».

Articolo 41

1. Nel testo dell’art. 40, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «gare» è sostituita dalla parola «procedure». Inoltre, nel testo dell’art. 40, § 1, lett. c), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «merceologica» è sostituita dalle parole «di specializzazione».

Articolo 42

1. Il testo dell’art. 41, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. L’Ente beneficiario è responsabile della progettazione e individua uno o, se necessario in relazione alla complessità del progetto, più progettisti preferibilmente tra i propri dipendenti, purché iscritti nell’elenco di cui all’art. 22. L’attività di progettazione può essere svolta con il supporto delle Committenti, ciascuna per quanto di competenza, nonché con il supporto di appositi metodi informativi di ottimizzazione.».

2. Il testo dell’art. 41, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che il § 3 diventa il § 2.

Articolo 43

1. Nel testo dell’art. 42, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «L’avviso» sono sostituite dalle seguenti «Il bando di gara».

Articolo 44

1. Dopo l’art. 42 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto l’articolo 42 bis del seguente tenore:

«Articolo 42 bis Procedura mediante Richiesta di Proposta

§ 1. Si può procedere mediante Richiesta di Proposta, senza necessità di predisporre la documentazione di gara di cui all’art. 39:

a) per importi uguali o inferiori a Euro 150.000,00;

b) nelle procedure finanziate con contributi o donazioni vincolate a specifici progetti, indipendentemente dal valore, previa autorizzazione della Segreteria per l’Economia o del Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di rispettiva competenza, nonché in conformità alla Legge N. XVIII dell’8 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 43, secondo quanto stabilito nei Regolamenti attuativi.

§ 2. La Committente, al fine di assicurare concorrenza e trasparenza, individua con criterio rotativo automatico o a mezzo di una manifestazione di interesse, almeno tre fornitori, fatte salve ulteriori previsioni stabilite nei Regolamenti attuativi, e li invita a presentare offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 15 giorni dalla data di richiesta.

§ 3. Tutti i fornitori invitati possono presentare un’offerta secondo le modalità definite nei documenti a corredo della Richiesta di Proposta.».

Articolo 45

1. Il testo dell’art. 43 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

Ǥ 1. Si procede ad affidamento diretto:

a) per procedure di importo uguale o inferiore agli Euro 50.000,00: la Committente può procedere con affidamento diretto a un fornitore con criterio rotativo automatico nel rispetto delle classi di specializzazione richieste e in funzione della loro idoneità professionale;

b) quando i beni e i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

i. l’oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica unica;

ii. tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

iii. titolarità dei diritti di esclusiva commerciale di distribuzione nel territorio di competenza;

c) ad un determinato operatore economico per assenza di concorrenza nei seguenti casi:

i. il monopolio di fatto;

ii. le apparecchiature e gli impianti già in uso presso l’Ente hanno caratteristiche che non ne consentono l’interoperabilità e l’intercambiabilità con altri sistemi e, in ragione di ciò, l’avvicendamento dell’operatore economico comporta la sostituzione delle predette apparecchiature e impianti, di modo che l’affidamento ad altri risulti impraticabile o eccessivamente oneroso per motivi economici o tecnici, avendo cura di valutare la reale infungibilità di apparecchiature e impianti;

iii. i contratti che hanno apportato significativi vantaggi economici all’Ente beneficiario e che nessun altro operatore economico è disponibile a sottoscrivere alle medesime condizioni;

d) quando trattasi di consulenze professionali o attività artigianali intuitu personae per le quali assumono rilevanza le competenze specifiche e il rapporto fiduciario tra i contraenti, ancorché inseriti in un organico aziendale.

§ 2. Le eccezioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo precedente si applicano unicamente qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri di aggiudicazione.

§ 3. Le procedure di affidamento diretto di cui alle lettere a) e d) del § 1 dovranno comunque avvenire nel rispetto dei prezzi e corrispettivi di riferimento.».

Articolo 46

1. Nel testo dell’art. 44, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «delle offerte» sono sostituite dalle seguenti «dell’offerta».

2. Nel testo dell’art. 44, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «dell’offerta».

Articolo 47

1. L’art. 45 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 48

1. Nel titolo dell’art. 46della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «nelle procedure selettive».

2. Il testo dell’art. 46 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Le Committenti avviano le procedure di affidamento, secondo le tempistiche stabilite nel Calendario degli acquisti, con l’apertura del fascicolo, dopo aver individuato la migliore metodologia di acquisto tra quelle consentite dalla presente normativa, ai sensi degli artt. 36 e 36 bis.

§ 2. Nella documentazione di gara le Committenti danno, altresì, chiara evidenza dei requisiti soggettivi degli offerenti e dei requisiti dell’offerta, secondo criteri predeterminati nei documenti di gara o comunque prestabiliti in documenti regolamentari.

§ 3. Ove sussistano ragioni di opportunità, la procedura di acquisto potrà essere preceduta da un’indagine di mercato o da una richiesta rivolta anche a fornitori non iscritti all’Albo di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura stessa.».

Articolo 49

1. Nel titolo dell’art. 47 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «Criteri» e «Selezione» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «Requisiti» e «selezione».

2. Il testo dell’art. 47 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«Il metodo di valutazione degli operatori economici, in ossequio al fine di cui all’art. 1, § 2, lett. c), della presente normativa, utilizza sistemi oggettivi e automatici predeterminati nei documenti di gara o in regolamenti attuativi che attribuiscano o sottraggano un determinato numero di punti al fornitore in relazione a valutazioni che tengano conto dell’idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica e professionale.».

Articolo 50

1. L’art. 48 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 51

1. Nell’art. 49, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020,le parole «Nel bando» sono sostituite dalle seguenti «Nella documentazione» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «, fermi i termini di cui agli artt. 37, 38 e 42 bis».

2. Il § 2 dell’art. 49 della NCP, del 1° giugno 2020, recepisce il contenuto del § 3, nel cui testo la parola «quarantotto» è sostituita dal numero «48».

Gli originari §§ 2 e 4 dell’art. 49 della NCP, del 1° giugno 2020, sono abrogati.

Articolo 52

1. Nell’art. 50, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, il riferimento normativo «I» è sostituito dal seguente «II».

2. Nel testo dell’art. 50, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «cinque» è eliminata una virgola.

3. Nell’art. 50, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «Informatico».

4. I §§ 4 e 5 dell’art. 50 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti dai seguenti:

«§ 4. La Commissione giudicatrice così costituita nomina un proprio Presidente il quale acquisisce le credenziali di accesso all’Albo ai fini della consultazione, anche da parte degli altri membri, delle offerte.

§ 5. Il Responsabile del procedimento, sentito il Presidente della Commissione, stabilisce il calendario delle sedute, salvo quanto diversamente disposto nei Regolamenti attuativi. Il calendario è pubblicato nell’Albo.».

5. Nell’art. 50 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo § 6 del seguente tenore:

«§ 6. I lavori della Commissione giudicatrice si concludono nel termine di 30 giorni. Su richiesta motivata del Presidente della Commissione, il Responsabile del procedimento può ridurre o prorogare detto termine.».

Articolo 53

1. Nel titolo dell’art. 51 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «delle offerte» sono sostituite dalle parole «dei plichi».

2. Il testo dell’art. 51, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

Ǥ 1. Nella prima seduta la Commissione giudicatrice:

a) verifica l’integrità dei plichi ricevuti, valutando i casi comportanti l’esclusione, e la documentazione amministrativa, attivando in detta ipotesi, se del caso, il soccorso istruttorio;

b) apre le offerte tecniche per accertarne il solo contenuto.».

Articolo 54

1. Il testo dell’art. 52, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte in sedute pubbliche o riservate secondo il calendario predefinito ai sensi dell’art. 50, § 5. Alle operazioni di valutazione possono partecipare solo i membri della Commissione giudicatrice.».

2. Nel testo dell’art. 52, § 2, lett. b), della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «il» è sostituita dalla seguente «un».

3. Nel testo dell’art. 52, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «punteggi» è anteposta alla parola «relativi» e dopo le parole «offerta» e «gara» è aggiunta rispettivamente una virgola.

4. Nel testo dell’art. 52, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «lettera» è sostituita dall’abbreviazione «lett.» e sono aggiunte le parole «giudicatrice» e «ove definiti,».

5. Nel testo dell’art. 52, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «giudicatrice».

6. Il testo dell’art. 52, § 7, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 7. La Commissione giudicatrice può sempre decidere di non procedere all’aggiudicazione qualora siano state presentate meno di tre offerte ovvero l’offerta risultata prima in graduatoria non abbia raggiunto le soglie minime di punteggio in relazione agli aspetti tecnici e funzionali indicati nella documentazione di gara.»

Articolo 55

1. Dopo l’art. 52 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 52 bis del seguente tenore:

«Articolo 52 bis Procedure a competizione sulla sola componente economica

§ 1. Nelle procedure di affidamento di beni e servizi che adottano il sistema del massimo ribasso, il Responsabile del procedimento provvede all’apertura delle offerte in seduta pubblica.

§ 2. Nella medesima seduta convocata per l’apertura delle offerte, salvo che non si renda necessaria una seduta ulteriore per il soccorso istruttorio, il Responsabile del procedimento procede direttamente alla valutazione delle offerte e stila il verbale contenente la graduatoria con l’aggiudicazione provvisoria, riservandosi di verificare l’anomalia del prezzo offerto.

§ 3. L’appalto può essere aggiudicato solo in presenza di almeno tre offerte valide, salvo che la Committente, nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e risultato, con provvedimento motivato decida di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, dandone comunicazione, per quanto di competenza, alla Segreteria per l’Economia o all’Unità di Controllo e Ispezione del Governatorato.».

Articolo 56

1. L’art. 53 della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 57

1. Nel titolo dell’art. 54 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «diretti».

2. Il testo dell’art. 54 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. I fornitori possono offrire beni e servizi ad un prezzo determinato mediante pubblicazione nell’Albo, a cura dell’APSA o del Governatorato, di un catalogo che indichi le caratteristiche tecniche di ogni singolo bene o servizio e il prezzo a cui è offerto. Il prezzo non può essere superiore ai prezzi e corrispettivi di riferimento.

§ 2. La pubblicazione del catalogo informatico è effettuata quando l’APSA e il Governatorato abbiano ricevuto almeno tre cataloghi che offrono gli stessi prodotti o prodotti analoghi.

§ 3. Successivamente alla pubblicazione, i fornitori restano liberi di modificare in ogni momento i prezzi cui i beni e i servizi sono offerti, a condizione che gli stessi siano previamente verificati dall’APSA o dal Governatorato. La pubblicazione del catalogo e i prezzi tempo per tempo pubblicati costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c.

§ 4. I beni e i servizi da includere in un singolo catalogo e le relative caratteristiche tecniche sono individuati dall’APSA o dal Governatorato, ciascuno per quanto di competenza, nell’ambito delle classi di specializzazione.

§ 5. L’APSA e il Governatorato possono, altresì, pubblicare un solo catalogo, purché i beni e i servizi e le relative condizioni di fornitura siano state stabilite dall’APSA e Governatorato mediante un accordo quadro che rispetti i requisiti oggettivi e soggettivi per gli affidamenti di cui alla presente normativa.

§ 6. La richiesta di pubblicazione del catalogo implica accettazione da parte del fornitore delle condizioni pubblicate.

§ 7. Gli Enti, nel rispetto del proprio bilancio preventivo, possono acquistare mediante ordine diretto di acquisto all’operatore economico che in quel momento lo offra alle migliori condizioni.».

Articolo 58

1. Il testo dell’art. 55 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«All’esito della verifica sulla regolarità dell’intera procedura di acquisto e sui requisiti dell’aggiudicatario da parte del Responsabile del procedimento, la Committente adotta il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai fini della sua pubblicazione nell’Albo.».

Articolo 59

1. Il testo dell’art. 56, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. All’esito dell’aggiudicazione definitiva, la Committente provvede alla stesura del testo definitivo del contratto inserendo le condizioni tecniche ed economiche come risultanti dall’offerta o dalla documentazione di gara.».

2. Nel testo dell’art. 56, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «contratto» è aggiunta una virgola, le parole «dall’APSA o dal Governatorato» e «richiedente» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti «dalla Committente,» e «beneficiario».

3. Nel testo dell’art. 56, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «costituisce» e «per il» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti parole «costituiscono» e «del» e dopo la parola «Governatorato» è aggiunta una virgola.

4. Il testo dell’art. 56, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 4. Il contratto può essere stipulato non appena decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Se prima dello spirare del termine venga proposta impugnazione, il contratto può essere stipulato solo previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.».

5. Nel testo dell’art. 56, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «quindici» è sostituita dal numero «15».

6. L’art. 56, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, è abrogato.

Articolo 60

1. Nel titolo dell’art. 57 della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «Lavori di somma» sono sostituite dalla parola «Somma».

2. Il testo dell’art. 57 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. In casi di necessità ed urgenza e in quelli in cui ricorra un pericolo per l’incolumità pubblica o privata, l’Ente può disporre l’immediata esecuzione delle prestazioni.

§ 2. Costituiscono casi di necessità ed urgenza le situazioni nelle quali vi sia pericolo:

a) di danno grave ed irreparabile al patrimonio dell’Ente;

b) di interruzione delle attività istituzionali principali dell’Ente;

c) inabitabilità di un immobile concesso in locazione.

§ 3. L’affidamento è accompagnato dalla redazione di un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, quanto necessario per rimuoverlo e la durata presumibile delle attività.

§ 4. Il corrispettivo delle prestazioni è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo l’Ente può ingiungere all’affidatario l’esecuzione delle prestazioni stesse sulla base di prezzi definiti nei prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 10 per cento.

§ 5. L’Ente che ha affidato le prestazioni compila entro 10 giorni dalla redazione del verbale di cui al § 3 una perizia giustificativa delle stesse e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’APSA o al Governatorato, che provvede alla copertura della spesa. La perizia, unitamente al verbale, è trasmessa, altresì, alla Segreteria per l’Economia o al Cardinale Presidente del Governatorato, per quanto di competenza, ai fini dell’approvazione.

§ 6. Qualora un bene o servizio affidato per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione, la relativa fornitura o esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.».

Articolo 61

1. Il testo dell’art. 58 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Gli acquisti di modico valore sono ammessi nei limiti previsti dall’apposita voce di spesa del Piano Singolare degli Acquisti di cui al precedente art. 19.

§ 2. Gli acquisti di modico valore possono essere eseguiti senza formalità fino all’importo massimo di Euro 1.000 per singolo acquisto e con un massimale complessivo annuo di Euro 10.000. Ove sussistano oggettive ragioni di opportunità, in sede di approvazione del bilancio preventivo possono essere fissati importi maggiori o minori.

§ 3. Agli acquisti di modico valore può procedere direttamente l’Ente, tenendo presente il proprio bilancio preventivo, senza necessità di avvalersi dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica o del Governatorato, a meno che beni e servizi siano oggetto di un accordo quadro già stipulato o inclusi in un catalogo informatico.

§ 4. Per gli acquisti di modico valore non è necessaria l’iscrizione all’Albo dell’operatore economico.

§ 5. In ragione della struttura degli Enti, i Regolamenti attuativi possono individuare limiti di valore differenti rispetto a quelli indicati nel § 2 e stabilire i casi in cui si renda necessaria l’iscrizione all’Albo dell’operatore economico.».

Articolo 62

1. Nel testo dell’art. 59, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «pubblici» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole «di cui alla presente normativa.».

Articolo 63

1. Nel testo dell’art. 60, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «ultra-quinquennali» è eliminata una virgola.

Articolo 64

1. Nel testo dell’art. 61 della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato il seguente riferimento «§1».

Articolo 65

1. Il testo dell’art. 62 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. L’Ente beneficiario designa per ogni contratto un Responsabile dell’esecuzione del contratto scelto tra i propri dipendenti.

§ 2. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto assicura la regolarità delle prestazioni e verifica l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

§ 3. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto non può identificarsi con il Responsabile del procedimento, cui riferisce, né con un membro di Commissione giudicatrice.».

Articolo 66

1. Nel testo dell’art. 63, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «il» è sostituita dalle seguenti «All’esito dell’attività svolta ai sensi del § 2 dell’articolo che precede, il».

2. Nell’art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, è inserito un nuovo § 2 del seguente tenore:

«§ 2. Il rilascio del certificato di regolare esecuzione non pregiudica la facoltà dell’Ente di contestare nei termini di legge i vizi occulti o quelli che, comunque denominati, si manifestino successivamente al suo rilascio, quelli che non siano stati rilevati per dolo dal Responsabile dell’esecuzione del contratto o che siano stati taciuti in malafede dal fornitore. L’emissione del certificato non libera il fornitore dalle garanzie eventualmente prestate per tali vizi se non quando siano trascorsi i termini previsti dalle garanzie medesime e non lo libera, altresì, dal risarcimento dei danni per la scoperta di vizi occulti.».

Ne consegue che i §§ 2, 3 e 4 sono diventati rispettivamente i §§ 3, 4 e 5.

3. Gli originari §§ 5 e 6 dell’art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, sono abrogati.

Articolo 67

1. Dopo l’art. 63 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 63 bis del seguente tenore:

«Articolo 63 bis Valutazione dei fornitori

§ 1. La Segreteria per l’Economia, previo confronto con le Committenti, disciplina con proprio provvedimento il sistema di valutazione dei fornitori.

§ 2. Il metodo di valutazione deve utilizzare sistemi oggettivi, che attribuiscano un determinato rating al fornitore, in relazione alla condotta tenuta nel corso di una procedura di acquisto e/o durante l’esecuzione del contratto.

§ 3. Il rating attribuito a ciascun fornitore è utilizzabile quale elemento di valutazione anche ai fini di un’eventuale sospensione o cancellazione dall’Albo. Analogamente, il rating può attribuire un punteggio premiante.».

Articolo 68

1. Nell’art. 64, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la lettera «e» è sostituita dalla lettera «o» e sono aggiunte le parole «e dal Governatorato per quanto di competenza».

2. Il testo dell’art. 64, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Nell’art. 64 della NCP, del 1° giugno 2020, sono inseriti i nuovi §§ 2, 3 e 4 del seguente tenore:

«§ 2. Il rinnovo dei contratti non è ammesso. Tutti i contratti ad esecuzione continuata o periodica possono prevedere una clausola di opzione per l’estensione di un anno alle medesime condizioni, a favore dell’Ente beneficiario che lo ha sottoscritto, da esercitarsi nel caso di mancata aggiudicazione della procedura bandita e la mancata aggiudicazione determini un grave impedimento all’ordinaria attività dell’Ente.

§ 3. La proroga è consentita i) al massimo per un anno nel solo caso in cui l’Ente beneficiario abbia palesato la propria esigenza alla Committente di riferimento ma non sia stata ancora avviata la relativa procedura ai sensi dell’art. 46 ovvero ii) per il tempo strettamente necessario all’individuazione di un nuovo contraente nel caso in cui la relativa procedura, pur avviata, non sia ancora stata aggiudicata.

§ 4. Nelle ipotesi di cui ai §§ 2 e 3 il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto alle medesime condizioni o a condizioni più favorevoli.».

Ne consegue che i §§ 3 e 4 diventano rispettivamente i §§ 5 e 6;

3. Nel testo dell’art. 64, § 6, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «paragrafo» è sostituita dal segno grafico «§».

Articolo 69

1. Il testo dell’art. 65 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente normativa e dai Regolamenti attuativi, tutti i contratti, una volta stipulati, non possono essere modificati, prorogati, ampliati, ristretti, trasferiti o ceduti, nemmeno con il consenso di tutte le parti, né le obbligazioni da esso derivanti, ivi inclusi i crediti, possono essere oggetto di novazione oggettiva o soggettiva, cessione o trasferimento a qualunque titolo o di qualunque altro negozio che comporti la modificazione o l’alterazione delle parti o degli effetti del contratto.

§ 2. Le modifiche del contratto, nonché le varianti in corso d’opera, devono essere autorizzate sulla base dei parametri oggettivi individuati nei Regolamenti attuativi.

§ 3. Le modifiche, le proroghe e le varianti sono pubblicate nell’Albo.».

Articolo 70

1. Il testo dell’art. 66 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. La documentazione di gara può prevedere la revisione dei prezzi solo sulla base di criteri oggettivi ed in base a clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nello schema di contratto.

§ 2. La variazione non ha effetto sulle prestazioni già eseguite al momento in cui la stessa sia stata rilevata o sia stato richiesto di rilevarla.

§ 3. Non può mai prevedersi la revisione dei prezzi ove l’impegno del fornitore a tenere ferma la propria proposta sia stata oggetto di valutazione in sede di aggiudicazione dell’offerta.».

Articolo 71

1. Dopo l’art. 66 della NCP, del 1° giugno 2020, è aggiunto il nuovo articolo 66 bis del seguente tenore:

«Articolo 66 bis Risoluzione

«§ 1. Le Committenti possono risolvere un contratto di appalto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di acquisto;

b) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi di cui la Santa Sede sia parte;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

§ 2. Le Committenti risolvono un contratto di appalto nei casi di produzione da parte del fornitore di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ovvero intervenga nei suoi confronti sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 12, § 1.

§ 3. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.».

Articolo 72

1. Il testo dell’art. 67 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«In caso di recesso della Committente, la stessa effettua il pagamento delle prestazioni ricevute, nonché dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo dei lavori, dei servizi o delle forniture non eseguiti a titolo di indennizzo.».

Articolo 73

1. Nel testo dell’art. 68, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «Enti» è aggiunta una virgola.

Articolo 74

1. Nel testo dell’art. 69, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «singolare» è sostituita dalla seguente «Singolare».

2. Nel testo dell’art. 69, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «generale» è sostituita dalla seguente «Generale».

3. Nel testo dell’art. 69, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «generale» è sostituita dalla seguente «Generale».

Articolo 75

1. Nel testo dell’art. 70, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «nel proprio Piano singolare» sono sostituite dalle parole «in sede di determinazione del bilancio preventivo».

2. Nel testo dell’art. 70, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «gli stessi».

Articolo 76

1. Nel testo dell’art. 71, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «dove» è sostituita dalle seguenti «in cui».

Articolo 77

1. Il testo dell’art. 72, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 1. I soggetti terzi che intervengono nelle procedure immobiliari di cui al presente Capo devono essere valutati sulla base di quanto disposto dal Titolo I, Capo III della presente normativa.».

2. Il testo dell’art. 72, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 3. Le operazioni di natura straordinaria di acquisto o cessione di immobili sono autorizzate ai sensi della normativa vigente in materia.».

Articolo 78

1. Nel testo dell’art. 73, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «oggetto» è eliminata la virgola, prima della parola «provvedimenti» è aggiunta la parola «i» e dopo la parola «bandi» la virgola sostituisce il punto e virgola.

2. Nell’art. 73 della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunti i §§ 2 e 3 aventi il seguente tenore:

«§ 2. Gli operatori economici che abbiano un interesse diretto, attuale e concreto possono promuovere impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi definitivi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli stessi nell’Albo o dalla comunicazione.

§ 3. Non sono autonomamente impugnabili gli atti endoprocedimentali e i provvedimenti amministrativi generali aventi natura normativa.».

Articolo 79

1. Nel testo dell’art. 74, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «ai casi di cui all’articolo che precede o inerenti» ,le parole «potrà» e «d’innanzi» sono sostituite rispettivamente dalle parole «potranno» e «dinanzi» e dopo le parole «Enti» e «contratto» è aggiunta rispettivamente una virgola.

2. Nel testo dell’art. 74, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «dal Governatorato o dall’APSA» sono sostituite dalle parole «dalla Committente» e le parole «dal Presidente dell’Autorità Giudiziaria competente» sono sostituite dalle seguenti «di comune accordo tra le parti».

3. Il testo dell’art. 74, § 5, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminato. Ne consegue che i §§ 6, 7 e 8 sono diventati rispettivamente i §§ 5, 6 e 7.

4. Nel testo dell’art. 74, § 7, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «perché venga decisa secondo equità».

Articolo 80

1. Nel testo dell’art. 75 della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «procedure» è aggiunta una virgola.

Articolo 81

1. Nel testo dell’art. 76, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono eliminate le parole «o dell’esecuzione dell’investimento».

2. Nel testo dell’art. 76, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo le parole «procedimento» e «contratto» è aggiunta rispettivamente una virgola.

3. Nel testo dell’art. 76, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «medesimo».

Articolo 82

1. Nel testo dell’art. 77, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, è eliminata la parola «informatico» e le parole «dalla Segreteria per l’Economia» sono sostituite dalle seguenti «dagli Organismi di vigilanza e di controllo».

2. Nel testo dell’art. 77, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «uffici» è sostituita dalla parola «Organismi».

3. Nel testo dell’art. 77, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «informazione finanziaria» sono sostituite dalle parole «Supervisione e Informazione Finanziaria» e la parola «paragrafo» è sostituita dal segno grafico «§».

Articolo 83

1. Nel testo dell’art. 78, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «la Direzione dell’Economia» sono sostituite dalle seguenti «l’Unità di Controllo e Ispezione,» e dopo le parole «Legge N. CCLXXIV» è aggiunta una virgola.

2. I §§ 2 e 3 dell’art. 78 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti dal seguente:

«§ 2. Le rilevazioni di cui al precedente paragrafo sono incluse in una relazione annuale presentata al Consiglio per l’Economia e trasmessa per conoscenza all’Ufficio del Revisore Generale.».

Articolo 84

1. Nel testo dell’art. 79, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «, nel qual caso trasmettendola alla Segreteria per l’Economia o all’Unità di Controllo ed Ispezione, per il Governatorato.».

2. Il testo dell’art. 79, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«§ 3. Qualora, nell’ambito delle valutazioni di cui ai paragrafi precedenti emergano una notizia di reato o ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connessi o riconducibili ad attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, l’Ufficio del Revisore Generale invia un rapporto rispettivamente all’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano o all’Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria.».

3. Nel testo dell’art. 79, § 4, della NCP, del 1° giugno 2020, dopo la parola «Revisore» è aggiunta una virgola, la parola «od» è sostituita dalla lettera «o» e la parola «e» è sostituita da una virgola.

Articolo 85

1. Il titolo ed il testo dell’art. 80 della NCP, del 1° giugno 2020, sono integralmente sostituiti come segue:

«Contratti in corso di esecuzione e procedure pendenti

§ 1. I rapporti contrattuali in essere al momento dell’entrata in vigore della presente normativa vincolano le parti fino alla loro scadenza naturale.

§ 2. Le procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici avviate prima dell’entrata in vigore della presente normativa sono concluse in base alla previgente disciplina.».

Articolo 86

1. Nel testo dell’art. 81, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte, infine, le seguenti parole «e nel rispetto della Legge N. LXXI sulle fonti del diritto, del 1° ottobre 2008».

2. Nel testo dell’art. 81, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le seguenti parole «, previo esperimento del tentativo di conciliazione della controversia di cui all’art. 74.».

Articolo 87

1. Nel testo dell’art. 82, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «afferenti allo Stato della Città del Vaticano» sono sostituite dalle parole «di cui all’art. 15, § 3,».

Articolo 88

1. Nel testo dell’art. 83, § 1, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «regolamento» e «tre» sono sostituite rispettivamente dalla parola «Regolamento» e dal numero «6».

2. Nel testo dell’art. 83, § 2, della NCP, del 1° giugno 2020, le parole «agli artt. 3 e 4» sono sostituite dalle parole «all’art. 11, § 1,».

3. Nel testo dell’art. 83, § 3, della NCP, del 1° giugno 2020, la parola «gli» è sostituita dalla parola «degli», dopo la parola «normativa» è eliminata una virgola e nel seguito sono eliminate le parole «dello Stato della Città del Vaticano».

Articolo 89

1. Il testo dell’art. 84 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«L’APSA e il Governatorato identificano la propria piattaforma informatica e i relativi servizi digitali, salvaguardando l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica in conformità alla normativa vigente.».

Articolo 90

1. Il testo dell’art. 85 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

Ǥ 1. Tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici disciplinate dalla presente normativa sono redatti in lingua italiana.

§ 2. La documentazione redatta in una lingua diversa da quella indicata nel paragrafo precedente deve essere debitamente tradotta in italiano; la traduzione così pervenuta farà fede fino a querela di falso.».

Articolo 91

1. Il testo dell’art. 86 della NCP, del 1° giugno 2020, è integralmente sostituito dal seguente:

«La Segreteria per l’Economia, previa adeguata consultazione, adotta il proprio Regolamento di attuazione in materia di appalti per le Istituzioni curiali, gli Uffici della Curia Romana, le Istituzioni collegate alla Santa Sede o che ad essa fanno riferimento.».

 

TUTELA GIURISDIZIONALE IN MATERIA
DI TRASPARENZA, CONTROLLO E CONCORRENZA
DEI CONTRATTI PUBBLICI
PER LA SANTA SEDE E DELLO STATO CITTÀ DEL VATICANO

Articolo 1

1. Nel testo dell’art. 1, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «di».

Articolo 2

1. Nel testo dell’art. 2, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, è aggiunta la parola «di».

Articolo 3

1. Nel testo dell’art. 3, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «cancelleria» è sostituita dalla parola «Cancelleria».

2. Nel testo dell’art. 3, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «paragrafo» è sostituita dal segno grafico «§».

3. Nel testo dell’art. 3, § 4, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «paragrafo» è sostituita dal segno grafico «§».

Articolo 4

1. Nel testo dell’art. 6, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, le parole «dieci» e «tre» sono sostituite rispettivamente dai numeri «10» e «3».

Articolo 5

1. Nel testo dell’art. 7, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, le parole «quindici» e «cancelleria» sono sostituite rispettivamente dal numero «15» e dalla parola «Cancelleria».

2. Nel testo dell’art. 7, § 4, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, sono aggiunte le parole «e di controllo».

Articolo 6

1. Nel testo dell’art. 8, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «venti» è sostituita dal numero «20».

2. Nel testo dell’art. 8, § 2, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «dieci» è sostituita dal numero «10».

3. Nel testo dell’art. 8, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «cancelleria» è sostituita dalla seguente «Cancelleria».

Articolo 7

1. Nel testo dell’art. 12, § 1, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «Vigilanza» è sostituita dalle parole «vigilanza e di controllo».

2. Nel testo dell’art. 12, § 3, della Tutela Giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici per la Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano, del 1° giugno 2020, la parola «Organi» è sostituita dalla parola «Organismi» ed è aggiunta la parola «di».
 

Dispongo che l’originale del presente Motu Proprio sia promulgato mediante la pubblicazione sul sito internet de L’Osservatore Romano, entrando in vigore il giorno seguente, e che venga successivamente pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, il 27 novembre 2023, undicesimo del Pontificato.

FRANCESCO



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