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BREVE
INTER MULTIPLICES
DEL SOMMO PONTEFICE
PIO VIII

 

Il Papa Pio VIII. A perpetua memoria.

1. Tra le molteplici e gravissime cure del Nostro apostolato, occupa un posto non secondario quella che riguarda lo stato delle Diocesi distribuite sull’intero globo, giacché è prerogativa della suprema potestà e del giudizio Nostro governarle, stabilirne i confini, o modificarli quando considerazioni di tempo e di circostanze Ce ne facciano riconoscere l’utilità per i fedeli.

2. Poiché dunque Ci fu riferito essere opportuno, per una più efficace e incisiva conduzione delle attività religiose nell’isola Principe Edoardo, nella nuova Brunswick e nelle isole Maddalena (Canada), che quelle regioni vengano separate dalal Diocesi del Quebec e siano erette in proprio Vescovato, Noi affidammo tale importante questione all’esame dei Venerabili Nostri Fratelli preposti agli affari di Propaganda Fide. Successivamente, dopo matura riflessione, e tenendo in particolare considerazione la lettera con la quale il Venerabile Fratello Bernardo Claudio Panet, Arcivescovo di Quebec, manifestò il suo aperto e chiaro consenso riguardo alla separazione dalla sua sede delle ricordate regioni, accogliendo il parere dei citati Fratelli abbiamo riconosciuto assai utile la costituzione di tale Vescovato.

3. Pertanto, motu proprio, con certa scienza, nella pienezza dell’apostolica potestà, separiamo in perpetuo l’isola Principe Edoardo, Nuova Brunswick e le isole Maddalena dalla Diocesi di Quebec; in forza della presente lettera erigiamo e costituiamo quelle regioni in un proprio Vescovato, immediatamente soggetto a questa Santa Sede fino a che dalla stessa Santa Sede non sia altrimenti stabilito, e che la sede episcopale sia a Charlottetown, nell’isola Principe Edoardo; da tale città prenda nome lo stesso Vescovato, il quale, infine, comprenda nella propria Diocesi, oltre all’isola Principe Edoardo, anche la Nuova Brunswick e le isole Maddalena.

4. Decretiamo che questa lettera sia e resti in futuro sempre ferma, valida ed efficace, e che sortisca e consegua pieni ed integri i suoi effetti, e che sia osservata scrupolosamente in tutto quanto premesso. Così, secondo quanto premesso, si debba giudicare e definire da parte di qualsivoglia giudice ordinario, ed anche di quelli delegati a giudicare le cause del Nostro Palazzo apostolico, e resti vano e nullo il giudizio di chiunque, con qualsivoglia autorità, scientemente o per ignoranza, oserà altrimenti giudicare.

5. Nonostante le Costituzioni e le disposizioni apostoliche, nonché il giuramento e la confermazione apostolica della detta Chiesa di Quebec, o qualsiasi altra norma di statuti e consuetudini consolidate, e qualsivoglia altra eccezione contraria.

Dato a Roma, presso Santa Maria Maggiore, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 11 agosto 1829, anno primo del Nostro Pontificato.



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